Art. 7
Lampuga
In vigore dal 28 gen 2021
Lampuga
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività commerciali esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione praticate con dispositivi di concentrazione dei pesci per la cattura della lampuga (Coryphaena hippurus) nelle acque internazionali del Mar Mediterraneo.
2. Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare la lampuga è stabilito nell’allegato II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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