Art. 10

Stock di piccoli pelagici

In vigore dal 28 gen 2021
Stock di piccoli pelagici 1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura della sardina (Sardina pilchardus) e dell’acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico. 2.   Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell’allegato IV. 3.   I pescherecci dell’Unione che praticano la pesca mirata della sardina e dell’acciuga nel Mare Adriatico non superano 180 giorni di pesca all’anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca mirata della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca mirata dell’acciuga. 4.   Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici è stabilito nell’allegato IV.
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