Art. 10
Stock di piccoli pelagici
In vigore dal 28 gen 2021
Stock di piccoli pelagici
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura della sardina (Sardina pilchardus) e dell’acciuga (Engraulis encrasicolus) nel Mare Adriatico.
2. Il livello massimo delle catture non supera i livelli fissati nell’allegato IV.
3. I pescherecci dell’Unione che praticano la pesca mirata della sardina e dell’acciuga nel Mare Adriatico non superano 180 giorni di pesca all’anno. Di tali 180 giorni di pesca complessivi, un massimo di 144 giorni è assegnato alla pesca mirata della sardina e un massimo di 144 giorni alla pesca mirata dell’acciuga.
4. Il numero massimo di pescherecci dell’Unione autorizzati a pescare piccoli pelagici è stabilito nell’allegato IV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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