Art. 11
Stock demersali
In vigore dal 28 gen 2021
Stock demersali
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività di pesca esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del nasello (Merluccius merluccius), dello scampo (Nephrops norvegicus), della sogliola (Solea solea), del gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris) e della triglia di fango (Mullus barbatus) nel Mare Adriatico.
2. Lo sforzo di pesca massimo consentito e la capacità massima della flotta per gli stock demersali che rientrano nel campo di applicazione del presente articolo sono stabiliti nell’allegato IV.
3. Gli Stati membri gestiscono lo sforzo di pesca massimo consentito conformemente agli articoli da 26 a 35 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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