Art. 13
In vigore dal 28 gen 2021
1. Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia.
2. Il numero massimo di navi a strascico autorizzate a pescare stock demersali è stabilito nell’allegato V.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:90:oj#art-13