Art. 13

Art. 13

In vigore dal 28 gen 2021
1.   Il presente articolo si applica a tutte le attività esercitate da pescherecci dell’Unione e ad altre attività di pesca dell’Unione per la cattura del gambero rosso (Aristaeomorpha foliacea) e del gambero viola (Aristeus antennatus) nel Mar Ionio, nel Mare di Levante e nel Canale di Sicilia. 2.   Il numero massimo di navi a strascico autorizzate a pescare stock demersali è stabilito nell’allegato V.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2021:90:oj#art-13