Art. 14
Verifica
In vigore dal 22 gen 2021
Verifica
1. Le BCN competenti possono esercitare il diritto di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni sull’aggregato soggetto a riserva fornite dalle istituzioni, ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2531/98.
2. Laddove un’istituzione notifichi i propri calcoli delle riserve obbligatorie minime ai sensi dell’, paragrafo 3, la BCN competente verifica l’esattezza di tale calcolo e ne controlla la coerenza con le informazioni statistiche segnalate ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2021:378:oj#art-14