Art. 6

Calcolo delle riserve obbligatorie minime

In vigore dal 22 gen 2021
Calcolo delle riserve obbligatorie minime 1.   Le riserve obbligatorie minime detenute dalle istituzioni ai sensi dell’ si calcolano applicando, a ciascuna passività dell’aggregato soggetto a riserva di cui all’, i seguenti coefficienti di riserva: a) un coefficiente di riserva pari allo 0 % deve essere applicato alle seguenti categorie di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2): i) depositi che soddisfano una delle seguenti condizioni: — hanno una durata prestabilita superiore a due anni; — sono rimborsabili con preavviso superiore a due anni — sono pronti contro termine; ii) titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni; b) un coefficiente di riserva pari all’1 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva. 2.   Le BCN o l’istituzione applicano una detrazione forfettaria pari a 100 000 EUR al calcolo delle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione, fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli da 10 a 12. 3.   Le BCN utilizzano le riserve obbligatorie minime calcolate conformemente all’ al fine di: a) remunerare gli importi delle riserve obbligatorie minime; b) valutare l’osservanza dell’obbligo di cui all’, paragrafo, 1, lettera a).
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Calcolo delle riserve obbligatorie minime (Art. 6 Regolamento (UE) 2021/378) — Testo vigente | Portale Normativo