Art. 6
Calcolo delle riserve obbligatorie minime
In vigore dal 22 gen 2021
Calcolo delle riserve obbligatorie minime
1. Le riserve obbligatorie minime detenute dalle istituzioni ai sensi dell’ si calcolano applicando, a ciascuna passività dell’aggregato soggetto a riserva di cui all’, i seguenti coefficienti di riserva:
a)
un coefficiente di riserva pari allo 0 % deve essere applicato alle seguenti categorie di cui all’allegato II, parte 2, del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2):
i)
depositi che soddisfano una delle seguenti condizioni:
—
hanno una durata prestabilita superiore a due anni;
—
sono rimborsabili con preavviso superiore a due anni
—
sono pronti contro termine;
ii)
titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni;
b)
un coefficiente di riserva pari all’1 % deve essere applicato a ogni altra passività compresa nell’aggregato soggetto a riserva.
2. Le BCN o l’istituzione applicano una detrazione forfettaria pari a 100 000 EUR al calcolo delle riserve obbligatorie minime di ciascuna istituzione, fatti salvi gli obblighi di cui agli articoli da 10 a 12.
3. Le BCN utilizzano le riserve obbligatorie minime calcolate conformemente all’ al fine di:
a)
remunerare gli importi delle riserve obbligatorie minime;
b)
valutare l’osservanza dell’obbligo di cui all’, paragrafo, 1, lettera a).
Storico versioni
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