Art. 5

Aggregato soggetto a riserva

In vigore dal 22 gen 2021
Aggregato soggetto a riserva 1.   Le istituzioni calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva utilizzando le informazioni statistiche sulle seguenti passività segnalate ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2): a) depositi; b) titoli di debito emessi. Se un’istituzione detiene passività nei confronti di una succursale dello stesso ente situata al di fuori dell’area dell’euro, o nei confronti della sede centrale o della sede legale dello stesso ente che è situata al di fuori dell’area dell’euro, tali passività sono incluse nell’aggregato soggetto a riserva. 2.   Dall’aggregato soggetto a riserva, calcolato a norma del paragrafo 1, sono escluse le seguenti passività: a) passività nei confronti di qualsiasi altra istituzione, qualora tale istituzione: i) sia soggetta agli obblighi di riserva minima ai sensi del presente regolamento; e ii) non sia esente o non abbia beneficiato di un’esenzione dagli obblighi di riserva minima ai sensi dell’; b) passività nei confronti della BCE o di una BCN di uno Stato membro dell’area dell’euro. 3.   Laddove le passività siano escluse dall’aggregato soggetto a riserva ai sensi del paragrafo 2, l’istituzione è tenuta a: a) informare senza indebito ritardo la BCN competente dell’importo oggetto di esclusione; b) fornire la prova di tali passività; c) detrarre l’importo di tali passività dall’aggregato soggetto a riserva dopo aver fornito prova di tale importo alla BCN competente in conformità alla lettera b). Ai fini della lettera b), ove un’istituzione non sia in grado di fornire alla BCN competente prova dell’importo delle passività rientranti nella categoria di «titoli di debito emessi», tale istituzione applica la detrazione forfettaria pubblicata sul sito Internet della BCE all’ammontare in essere dei titoli di debito che ha emesso e che hanno una scadenza originaria fino a due anni; 4.   La BCE, nel determinare la detrazione forfettaria applicata alle passività rientranti nella categoria dei titoli di debito con scadenza fino a due anni di cui al paragrafo 3, tiene conto del macrocoefficiente relativo all’intera area dell’euro ottenuto come rapporto tra l’ammontare dei corrispondenti strumenti emessi dagli enti creditizi e detenuti da altri enti creditizi nonché dalla BCE e dalle BCN competenti e l’ammontare totale in essere di tali strumenti emessi dagli enti creditizi. 5.   Le istituzioni calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva in relazione a un dato periodo di mantenimento sulla base dei dati relativi al mese che precede di due mesi quello in cui ha inizio il periodo di mantenimento. 6.   Gli enti nella coda, come definiti all’ del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2) calcolano il proprio aggregato soggetto a riserva per due periodi di mantenimento consecutivi a partire da quello avente inizio il terzo mese successivo alla fine di un trimestre, sulla base dei dati di fine trimestre segnalati in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Tali istituzioni notificano alla BCN competente l’ammontare delle proprie riserve obbligatorie minime conformemente all’.
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