Art. 13

Delega di poteri in caso di adozione dell’euro

In vigore dal 22 gen 2021
Delega di poteri in caso di adozione dell’euro 1.   Laddove uno Stato membro adotti l’euro in conformità al trattato, il Consiglio direttivo delega al Comitato esecutivo il potere di stabilire, tenuto conto dei pareri del Comitato per le operazioni di mercato del SEBC, quanto segue: a) le date di un periodo di mantenimento transitorio per l’applicazione degli obblighi di riserva minima ai sensi dell’ alle istituzioni stabilite in tale Stato membro, con decorrenza dalla data di adozione dell’euro in tale Stato membro; b) le modalità di calcolo dell’aggregato soggetto a riserva di cui all’ durante il periodo di mantenimento transitorio di cui alla lettera a); c) il termine per il calcolo e la verifica delle riserve obbligatorie minime da parte delle istituzioni stabilite in tale Stato membro o della BCN competente per il periodo di mantenimento transitorio. Il Comitato esecutivo adotta e pubblica una decisione ai sensi del primo comma almeno due mesi prima della data di adozione dell’euro nel relativo Stato membro e ne informa il Consiglio direttivo. 2.   Il Consiglio direttivo delega inoltre al Comitato esecutivo il potere di consentire la detrazione dall’aggregato soggetto a riserva delle passività nei confronti di istituzioni stabilite nello Stato membro che adotta l’euro da parte di istituzioni stabilite in altri Stati membri dell’area dell’euro per i periodi di mantenimento rilevanti durante e immediatamente dopo il periodo di mantenimento transitorio di cui al paragrafo 1, lettera a). Il primo comma si applica laddove le istituzioni dello Stato membro che adotta l’euro non figurino nell’elenco delle istituzioni di cui all’, paragrafo 3, lettera a), al momento del calcolo delle riserve obbligatorie minime. In tali circostanze, le decisioni adottate dal Comitato esecutivo che consentono la detrazione ai sensi del presente paragrafo possono altresì precisare le modalità di calcolo della detrazione di tali passività. .
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