Art. 11

Segnalazione aggregata dell’aggregato soggetto a riserva

In vigore dal 22 gen 2021
Segnalazione aggregata dell’aggregato soggetto a riserva 1.   Qualora un’istituzione richieda alla BCN competente l’autorizzazione a detenere tutte le sue riserve obbligatorie minime indirettamente per il tramite di un ente impresa madre ai sensi dell’, paragrafo 3, tale ente impresa madre può chiedere alla BCN competente l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva nonché l’aggregato soggetto a riserva delle istituzioni appartenenti a tale gruppo su base aggregata e in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). Le BCN possono autorizzare gli enti imprese madri a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata e in conformità al regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2). 2.   Qualora un ente impresa madre richieda alla BCN competente l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del paragrafo 1, la BCN competente deve assicurare che l’accordo di cui all’, paragrafo 4, includa il riconoscimento della possibile perdita della detrazione forfettaria di cui all’, paragrafo 2, a livello individuale. 3.   Qualora la BCN competente conceda a un ente impresa madre l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del paragrafo 1, essa ne dà notifica all’istituzione competente senza indebito ritardo. Tale autorizzazione è valida dall’inizio del primo periodo di mantenimento successivo alla data in cui l’autorizzazione è concessa e continua ad avere effetto per la durata dell’accordo di cui al paragrafo 2 o fino alla revoca di tale autorizzazione. 4.   Qualora la BCN competente conceda a un ente impresa madre l’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata ai sensi del paragrafo 1, una detrazione forfettaria di cui all’, paragrafo 2, è automaticamente dedotta dalle riserve obbligatorie minime detenute dall’intermediario. 5.   Un’autorizzazione a segnalare l’aggregato soggetto a riserva su base aggregata concessa dalla BCE a un’istituzione in virtù dell’ del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera valida e applicabile ai fini del presente regolamento fintanto che non sia revocata.
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