Art. 9

Remunerazione

In vigore dal 22 gen 2021
Remunerazione 1.   La BCN competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva in base al valore medio, nel periodo di mantenimento, del tasso (ponderato sulla base del numero di giorni di calendario) per le operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema secondo la formula seguente (in cui il risultato è arrotondato al centesimo): dove: Rt = remunerazione da corrispondere sulle riserve obbligatorie minime detenute nel periodo di mantenimento t; Ht = riserve obbligatorie minime mediamente detenute su base giornaliera nel periodo di mantenimento t; nt = numero di giorni di calendario del periodo di mantenimento t; rt = tasso di remunerazione delle riserve obbligatorie minime per il periodo di mantenimento t; il tasso di remunerazione è arrotondato ai primi due decimali. i = iesimo giorno di calendario del periodo di mantenimento t; MRi = tasso di interesse marginale della più recente operazione di rifinanziamento principale regolata nell’iesimo giorno di calendario o prima. 2.   La BCN competente corrisponde la remunerazione sulle riserve obbligatorie minime detenute nel secondo giorno lavorativo TARGET2 successivo alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.
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Remunerazione (Art. 9 Regolamento (UE) 2021/378) — Testo vigente | Portale Normativo