Art. 14 · Verifica

Art. 14

Verifica

In vigore dal 22 gen 2021
Verifica 1.   Le BCN competenti possono esercitare il diritto di verificare l’esattezza e la qualità delle informazioni sull’aggregato soggetto a riserva fornite dalle istituzioni, ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2531/98. 2.   Laddove un’istituzione notifichi i propri calcoli delle riserve obbligatorie minime ai sensi dell’, paragrafo 3, la BCN competente verifica l’esattezza di tale calcolo e ne controlla la coerenza con le informazioni statistiche segnalate ai sensi del regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2).
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