Art. 5

Ordine di precedenza

In vigore dal 8 gen 2021
Ordine di precedenza In caso di discrepanze tra le serie di dati già esistenti nei sistemi degli Stati membri e nella banca dati dei medicinali dell’Unione, quest’ultima prevale per quanto riguarda le informazioni ivi contenute. Ciò non impedisce agli Stati membri di sincronizzare la banca dati dei medicinali dell’Unione con le informazioni più aggiornate sui medicinali veterinari che risultano dal processo di regolamentazione in corso e che sono contenute nei loro sistemi nazionali.
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