Art. 9

Autorizzazione di esercizio

In vigore dal 23 dic 2020
Autorizzazione di esercizio 1.   Fatto salvo il diritto dell’Unione e il diritto nazionale in materia di sicurezza aerea, i vettori aerei del Regno Unito devono ottenere un’autorizzazione di esercizio da ciascuno Stato membro in cui intendono operare al fine di esercitare i diritti loro riconosciuti ai sensi dell’. 2.   Al ricevimento di una domanda di autorizzazione di esercizio da un vettore aereo del Regno Unito, lo Stato membro interessato accorda senza indebito ritardo l’opportuna autorizzazione di esercizio, a condizione che: a) il vettore aereo del Regno Unito che ha presentato la domanda sia in possesso di una licenza di esercizio valida conformemente alla legislazione del Regno Unito; e b) sul vettore aereo del Regno Unito che ha presentato la domanda sia esercitato e mantenuto dal Regno Unito l’effettivo controllo normativo, che l’autorità competente sia chiaramente individuata e che il vettore aereo del Regno Unito sia titolare di un certificato di operatore aereo rilasciato da tale autorità. 3.   Fatta salva la necessità di consentire un tempo sufficiente per lo svolgimento delle necessarie valutazioni, i vettori aerei del Regno Unito sono autorizzati a presentare le domande di autorizzazione di esercizio a partire dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento. Gli Stati membri hanno la facoltà di approvare tali domande a partire da tale data, purché siano soddisfatte le condizioni per l’approvazione. Tuttavia, qualsiasi autorizzazione così rilasciata entra in vigore non prima del primo giorno di applicazione del presente regolamento, di cui all’, paragrafo 2, primo comma.
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Autorizzazione di esercizio (Art. 9 Regolamento (UE) 2020/2225) — Testo vigente | Portale Normativo