Art. 8
Concorrenza leale
In vigore dal 23 dic 2020
Concorrenza leale
1. La Commissione monitora le condizioni alle quali i vettori aerei dell’Unione e gli aeroporti dell’Unione competono con i vettori aerei del Regno Unito e gli aeroporti del Regno Unito per la prestazione dei servizi di trasporto aereo di cui al presente regolamento.
2. Qualora riscontri che, in seguito a una delle situazioni di cui al paragrafo 3, le suddette condizioni sono sensibilmente meno favorevoli di quelle di cui godono i vettori aerei del Regno Unito, la Commissione, al fine di porre rimedio a tale situazione, adotta senza indugio atti di esecuzione per:
a)
limitare la capacità ammissibile per i servizi di trasporto aereo di linea disponibile per i vettori aerei del Regno Unito e chiedere agli Stati membri di adeguare di conseguenza le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, sia esistenti che nuove;
b)
chiedere agli Stati membri di rifiutare, sospendere o revocare tali autorizzazioni di esercizio per alcuni o tutti i vettori aerei del Regno Unito; oppure
c)
imporre obblighi finanziari o restrizioni operative.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2. Essi sono adottati secondo la procedura d’urgenza di cui all’, paragrafo 3, qualora, in casi debitamente giustificati di minaccia alla sostenibilità economica di una o più operazioni dei vettori aerei dell’Unione, ciò sia necessario per motivi imperativi d’urgenza.
3. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 sono adottati, alle condizioni ivi precisate, per porre rimedio alle situazioni seguenti:
a)
concessione di sovvenzioni da parte del Regno Unito;
b)
assenza del diritto della concorrenza nel Regno Unito o omissione dell’applicazione effettiva di tale diritto;
c)
omessa istituzione di un’autorità garante della concorrenza indipendente da parte del Regno Unito o omesso mantenimento della stessa;
d)
applicazione, da parte del Regno Unito, di norme in materia di tutela dei lavoratori, sicurezza, tutela ambientale o diritti dei passeggeri meno rigorose di quelle stabilite dalla normativa dell’Unione o, in assenza di disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, meno rigorose di quelle applicate da tutti gli Stati membri, ovvero, in ogni caso, meno rigorose delle pertinenti norme internazionali;
e)
qualsiasi forma di pratica discriminatoria nei confronti dei vettori aerei dell’Unione.
4. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione può chiedere informazioni alle autorità competenti del Regno Unito, ai vettori aerei del Regno Unito o agli aeroporti del Regno Unito. Se le autorità competenti del Regno Unito, i vettori aerei del Regno Unito o gli aeroporti del Regno Unito non forniscono le informazioni richieste entro il termine ragionevole stabilito dalla Commissione o forniscono informazioni incomplete, la Commissione può procedere conformemente al paragrafo 2.
5. Il regolamento (UE) n. 2019/712 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) non si applica alle questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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