Art. 11
Rifiuto, revoca, sospensione e limitazione delle autorizzazioni
In vigore dal 23 dic 2020
Rifiuto, revoca, sospensione e limitazione delle autorizzazioni
1. Gli Stati membri rifiutano o, se del caso, revocano o sospendono l’autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito se:
a)
il vettore aereo non può essere considerato un vettore aereo del Regno Unito ai sensi del presente regolamento; oppure
b)
non sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 2.
2. Gli Stati membri rifiutano, revocano, sospendono, limitano o subordinano a condizioni l’autorizzazione di esercizio di un vettore aereo del Regno Unito, oppure limitano o subordinano a condizioni le sue operazioni, in uno qualsiasi dei seguenti casi:
a)
mancato rispetto dei requisiti di sicurezza applicabili;
b)
mancato rispetto delle disposizioni applicabili in materia di ingresso nel territorio dello Stato membro interessato, di operazioni all’interno di tale territorio e di uscita dallo stesso degli aeromobili impiegati nel trasporto aereo;
c)
mancato rispetto delle disposizioni applicabili in materia di ammissione nel territorio dello Stato membro interessato, di operazioni all’interno di tale territorio e di uscita dallo stesso di passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e/o posta su aeromobili (comprese le disposizioni relative a ingresso, sdoganamento, immigrazione, passaporti, dogana e quarantena o, nel caso della posta, le normative postali).
3. Gli Stati membri rifiutano, revocano, sospendono, limitano o subordinano a condizioni le autorizzazioni di esercizio dei vettori aerei del Regno Unito, oppure limitano o subordinano a condizioni le loro operazioni, se così richiesto loro dalla Commissione conformemente all’ o 8.
4. Gli Stati membri informano la Commissione e gli altri Stati membri, senza indebiti ritardi, in merito a tutte le decisioni di rifiuto o revoca dell’autorizzazione di esercizio di vettori aerei del Regno Unito a norma dei paragrafi 1 e 2.
Storico versioni
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