Art. 4

Diritti di traffico

In vigore dal 23 dic 2020
Diritti di traffico 1.   I vettori aerei del Regno Unito possono, alle condizioni stabilite dal presente regolamento: a) sorvolare il territorio dell’Unione senza atterrarvi; b) effettuare scali nel territorio dell’Unione per scopi non commerciali, ai sensi della convenzione di Chicago; c) prestare servizi di trasporto aereo internazionale di linea e non di linea di passeggeri e di passeggeri e merci combinati e servizi «tutto merci» tra qualunque coppia di punti, uno dei quali situato nel territorio del Regno Unito e l’altro nel territorio dell’Unione. 2.   Gli Stati membri non negoziano né concludono accordi o intese bilaterali con il Regno Unito su questioni che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento in relazione al periodo di applicazione dello stesso. In relazione a tale periodo, essi non concedono in altro modo ai vettori aerei del Regno Unito, con riferimento al trasporto aereo, diritti diversi da quelli concessi dal presente regolamento. 3.   In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono autorizzare, su base ad hoc e conformemente alla propria legislazione nazionale, la prestazione di quanto riportato di seguito nel loro territorio mediante un vettore aereo del Regno Unito: a) servizi di ambulanza aerea; b) servizi di trasporto aereo «tutto merci» non di linea tra punti situati nel loro territorio e punti situati in un paese terzo nell’ambito di un servizio con origine o destinazione nel Regno Unito nella misura necessaria per il trasporto di attrezzature mediche, vaccini e medicinali, a condizione che non costituiscano una forma dissimulata di servizi aerei di linea.
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