Art. 6

Leasing di aeromobili

In vigore dal 23 dic 2020
Leasing di aeromobili 1.   Nell’esercizio dei diritti di cui all’, paragrafo 1, i vettori aerei del Regno Unito possono prestare servizi di trasporto aereo con propri aeromobili in tutti i casi seguenti: a) utilizzando aeromobili presi in leasing senza equipaggio da un locatore qualsiasi; b) utilizzando aeromobili presi in leasing con equipaggio da un qualsiasi altro vettore aereo del Regno Unito; c) utilizzando aeromobili presi in leasing con equipaggio da vettori aerei di un paese diverso dal Regno Unito, a condizione che il leasing sia giustificato da esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o difficoltà operative del locatario e che non superi la durata strettamente necessaria per soddisfare tali esigenze o superare tali difficoltà. 2.   Gli Stati membri interessati chiedono che gli accordi di cui al paragrafo 1 siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di accertare il rispetto delle condizioni ivi contenute e delle prescrizioni applicabili del diritto dell’Unione e nazionale, in particolare in materia di sicurezza.
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