Art. 6
Leasing di aeromobili
In vigore dal 23 dic 2020
Leasing di aeromobili
1. Nell’esercizio dei diritti di cui all’, paragrafo 1, i vettori aerei del Regno Unito possono prestare servizi di trasporto aereo con propri aeromobili in tutti i casi seguenti:
a)
utilizzando aeromobili presi in leasing senza equipaggio da un locatore qualsiasi;
b)
utilizzando aeromobili presi in leasing con equipaggio da un qualsiasi altro vettore aereo del Regno Unito;
c)
utilizzando aeromobili presi in leasing con equipaggio da vettori aerei di un paese diverso dal Regno Unito, a condizione che il leasing sia giustificato da esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o difficoltà operative del locatario e che non superi la durata strettamente necessaria per soddisfare tali esigenze o superare tali difficoltà.
2. Gli Stati membri interessati chiedono che gli accordi di cui al paragrafo 1 siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di accertare il rispetto delle condizioni ivi contenute e delle prescrizioni applicabili del diritto dell’Unione e nazionale, in particolare in materia di sicurezza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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