Art. 5

Accordi di cooperazione in materia di commercializzazione

In vigore dal 23 dic 2020
Accordi di cooperazione in materia di commercializzazione 1.   I servizi di trasporto aereo a norma dell’ possono essere prestati mediante accordi di blocked-space o di code-sharing come segue: a) il vettore aereo del Regno Unito può svolgere le funzioni di vettore commerciale che vende i servizi, con qualsiasi vettore operativo dell’Unione o del Regno Unito, oppure di un paese terzo che, a norma del diritto dell’Unione o, se del caso, del diritto dello Stato membro o degli Stati membri interessati, disponga dei necessari diritti di traffico e i cui vettori siano legittimati a esercitare tali diritti in virtù dell’accordo di cooperazione di cui trattasi; b) il vettore aereo del Regno Unito può svolgere le funzioni di vettore operativo con ogni vettore commerciale dell’Unione o del Regno Unito, oppure di un paese terzo che, a norma del diritto dell’Unione o, se del caso, dello Stato membro o degli Stati membri interessati, disponga dei necessari diritti di esercizio delle rotte nonché del diritto dei suoi vettori di esercitare tali diritti in virtù dell’accordo di cooperazione di cui trattasi. 2.   I diritti concessi ai vettori aerei del Regno Unito conformemente al paragrafo 1 non sono in nessun caso da interpretarsi in modo tale da conferire a vettori aerei di un paese terzo diritti diversi da quelli di cui godono a norma del diritto dell’Unione o del diritto dello Stato membro o degli Stati membri interessati. 3.   Il ricorso ad accordi di blocked-space o di code-sharing, sia in veste di vettore operativo che opera i servizi o di vettore commerciale che vende i servizi, non comporta in nessun caso, per i vettori aerei del Regno Unito, l’esercizio di diritti diversi da quelli previsti dall’, paragrafo 1. Tuttavia, il primo comma del presente paragrafo non si applica in modo da impedire ai vettori del Regno Unito di prestare servizi di trasporto aereo tra qualunque coppia di punti, uno dei quali situato nel territorio dell’Unione e l’altro nel territorio di un paese terzo, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) il vettore aereo del Regno Unito svolge le funzioni di vettore commerciale nell’ambito di un accordo di blocked-space o di code-sharing con un vettore operativo che, a norma del diritto dell’Unione o dello Stato membro o degli Stati membri interessati, dispone dei necessari diritti di traffico e sia legittimato a esercitarli in virtù dell’accordo di cui trattasi; b) il servizio di trasporto aereo in questione fa parte di un trasporto effettuato dal vettore del Regno Unito tra un punto situato nel territorio del Regno Unito e il punto in questione nel territorio del paese terzo interessato. 4.   Gli Stati membri interessati chiedono che gli accordi di cui al presente articolo siano approvati dalle rispettive autorità competenti al fine di accertare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e delle prescrizioni applicabili del diritto dell’Unione e nazionale, in particolare in materia di sicurezza.
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Accordi di cooperazione in materia di commercializzazione (Art. 5 Regolamento (UE) 2020/2225) — Testo vigente | Portale Normativo