Art. 8
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
In vigore dal 17 dic 2020
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
1. Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, i cui obiettivi e ambito di applicazione sono definiti nel regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, non supera un importo annuo massimo di 186 milioni di EUR (a prezzi 2018).
2. Gli stanziamenti per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione a titolo di stanziamento accantonato.
Storico versioni
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