Art. 6
Adeguamenti relativi alle misure connesse alla corretta governance economica o a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione
In vigore dal 17 dic 2020
Adeguamenti relativi alle misure connesse alla corretta governance economica o a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione
1. In caso di ritiro di una sospensione degli impegni di bilancio riguardante fondi dell’Unione conformemente ai pertinenti atti di base, nel quadro di misure collegate alla sana governance economica o a misure adottate ai sensi del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione, gli importi corrispondenti agli impegni sospesi sono riportati agli anni successivi e i massimali corrispondenti del QFP sono adeguati di conseguenza.
2. La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato di eventuali adeguamenti a norma del paragrafo 1.
3. Gli impegni sospesi dell’anno non possono essere iscritti al bilancio generale dell’Unione oltre l’anno n+2.
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