Art. 7

Adeguamento a seguito di nuove norme o di programmi in regime di gestione concorrente

In vigore dal 17 dic 2020
Adeguamento a seguito di nuove norme o di programmi in regime di gestione concorrente 1.   Qualora dopo il 1o gennaio 2021 vengano adottati nuove norme o nuovi programmi in regime di gestione concorrente per i fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per una transizione giusta, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, il Fondo Asilo e migrazione, il Fondo per la Sicurezza interna e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, gli importi corrispondenti alle dotazioni non utilizzate nel 2021 sono trasferiti in proporzioni uguali su ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e i corrispondenti massimali del QFP sono adeguati di conseguenza. 2.   La Commissione comunica al Parlamento europeo e al Consiglio il risultato di eventuali adeguamenti a norma del paragrafo 1.
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