Art. 5

Adeguamento specifico dei programmi

In vigore dal 17 dic 2020
Adeguamento specifico dei programmi 1.   Un importo equivalente alle entrate derivanti dalle ammende imposte dalle istituzioni dell’Unione a norma dei regolamenti (CE) n. 1/2003 (3) e (CE) n. 139/2004 (4) del Consiglio, iscritto nel bilancio dell’anno n-1 in conformità dell’articolo 107 del regolamento finanziario, previa detrazione dell’importo per l’anno n-1 di cui all’articolo 141, paragrafo 1, dell’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (5), è disponibile quale dotazione aggiuntiva per: a) stanziamenti di impegno per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027, per i programmi elencati all’allegato II, conformemente alle percentuali stabilite per tali programmi nella colonna «Criterio di ripartizione» della tabella riportata nell’allegato II; e b) stanziamenti di pagamento per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027 L’importo totale delle dotazioni aggiuntive per il periodo dal 2022 al 2027 per stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento rispettivamente è pari a 11 000 milioni di EUR (a prezzi 2018). Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, l’importo annuo delle dotazioni aggiuntive per stanziamenti di impegno e stanziamenti di pagamento rispettivamente è pari ad almeno 1 500 milioni di EUR (a prezzi 2018) e non supera 2 000 milioni di EUR (a prezzi 2018). L’importo totale delle dotazioni aggiuntive per gli stanziamenti di impegno per i programmi nel periodo dal 2022 al 2027 è stabilito nella colonna «Dotazione aggiuntiva totale degli stanziamenti di impegno a norma dell’» della tabella riportata nell’allegato II. 2.   I massimali degli stanziamenti di impegno delle rubriche pertinenti per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027, sono aumentati degli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1, in conformità delle percentuali stabilite per tali rubriche nella colonna «Criterio di ripartizione» della tabella riportata nell’allegato II. I massimali degli stanziamenti di pagamento per l’anno n+1, a partire dall’anno 2022 e fino al 2027, sono automaticamente aumentati degli importi corrispondenti alle dotazioni aggiuntive di cui al paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2020:2093:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo