Art. 3
Rispetto del massimale delle risorse proprie
In vigore dal 17 dic 2020
Rispetto del massimale delle risorse proprie
1. Per ognuno degli esercizi coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento necessari, previo adeguamento annuale e tenuto conto degli adeguamenti e revisioni intervenuti, nonché dell’applicazione dell’, paragrafi 2 e 3, non può portare a un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale delle risorse proprie stabilito nella vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea adottato in conformità dell’articolo 311, terzo comma, TFUE («decisione sulle risorse proprie»).
2. Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie.
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