Art. 10

Riserva di adeguamento alla Brexit

In vigore dal 17 dic 2020
Riserva di adeguamento alla Brexit 1.   Una riserva di adeguamento alla Brexit fornisce assistenza per contrastare le conseguenze impreviste e negative negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, subordinatamente e conformemente alle condizioni stabilite nello strumento pertinente. 2.   La riserva di adeguamento alla Brexit non supera un importo di 5 000 milioni di EUR (a prezzi 2018). 3.   Gli stanziamenti per la riserva di adeguamento alla Brexit sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione a titolo di stanziamento accantonato.
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