Art. 12

Strumento di flessibilità

In vigore dal 17 dic 2020
Strumento di flessibilità 1.   Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato per il finanziamento di spese impreviste specifiche in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento per un dato esercizio che non possono essere finanziate all’interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Il massimale annuo disponibile per lo strumento di flessibilità è pari a 915 milioni di EUR (a prezzi 2018). 2.   La quota dell’importo annuo dello strumento di flessibilità non utilizzata può essere utilizzata fino all’anno n+2. Qualsiasi quota dell’importo annuo derivante dagli esercizi precedenti viene utilizzata per prima, in ordine cronologico. Qualsiasi quota dell’importo annuo dell’anno n non utilizzata entro l’anno n+2 viene annullata.
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Strumento di flessibilità (Art. 12 Regolamento (UE) 2020/2093) — Testo vigente | Portale Normativo