Art. 13

Revisione del QFP

In vigore dal 17 dic 2020
Revisione del QFP 1.   Fatti salvi l’, paragrafo 2, gli articoli da 14 a 17, il QFP può essere riveduto in caso di situazioni impreviste, nel rispetto del massimale delle risorse proprie stabilito nella decisione sulle risorse proprie. 2.   In linea di principio, l’eventuale proposta di revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 è presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l’esercizio o per il primo degli esercizi oggetto della revisione in questione. 3.   L’eventuale proposta di una revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 esamina le possibilità di una ridistribuzione delle spese fra i programmi previsti nella rubrica oggetto della revisione, in particolare in base alle prospettive di sottoesecuzione degli stanziamenti. 4.   L’eventuale revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 tiene conto delle possibilità di compensare l’aumento del massimale di una rubrica con la riduzione del massimale di un’altra rubrica. 5.   L’eventuale revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra stanziamenti di impegno e di pagamento.
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