Art. 10 · Riserva di adeguamento alla Brexit

Art. 10

Riserva di adeguamento alla Brexit

In vigore dal 17 dic 2020
Riserva di adeguamento alla Brexit 1.   Una riserva di adeguamento alla Brexit fornisce assistenza per contrastare le conseguenze impreviste e negative negli Stati membri e nei settori maggiormente colpiti dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, subordinatamente e conformemente alle condizioni stabilite nello strumento pertinente. 2.   La riserva di adeguamento alla Brexit non supera un importo di 5 000 milioni di EUR (a prezzi 2018). 3.   Gli stanziamenti per la riserva di adeguamento alla Brexit sono iscritti nel bilancio generale dell’Unione a titolo di stanziamento accantonato.
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