Art. 3

Valutazione a livello di sottofattore

In vigore dal 14 dic 2020
Valutazione a livello di sottofattore 1.   Qualora il sottofattore di un determinato fattore di cui all’allegato I, II, III o IV non sia suddiviso in componenti, l’ente assegna al sottofattore una categoria sulla base dei criteri di valutazione stabiliti per lo stesso. 2.   Qualora il sottofattore di un determinato fattore di cui all’allegato I, II, III o IV sia suddiviso in componenti, l’ente: a) assegna una categoria a ciascuna componente del sottofattore sulla base dei criteri di valutazione stabiliti per detta componente; b) attribuisce una categoria al sottofattore sulla base di una valutazione complessiva effettuata tenendo conto delle categorie assegnate conformemente alla lettera a) nonché dell’importanza relativa di ciascuna componente del sottofattore per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati. 3.   Se tiene conto di informazioni aggiuntive rilevanti («fattore di rischio aggiuntivo») a norma dell’articolo 171, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per un tipo di esposizione da finanziamenti specializzati, l’ente le considera congiuntamente al sottofattore che corrisponde maggiormente al fattore di rischio aggiuntivo. 4.   Quando, in via eccezionale, un sottofattore o una componente di sottofattore non è rilevante per tutte le esposizioni da finanziamenti specializzati di un dato tipo, l’ente può decidere di non applicare il sottofattore o la componente di sottofattore ad alcuna delle esposizioni da finanziamenti specializzati di detto tipo.
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