Art. 1

Criteri di valutazione applicabili alle diverse classi di esposizioni da finanziamenti specializzati

In vigore dal 14 dic 2020
Criteri di valutazione applicabili alle diverse classi di esposizioni da finanziamenti specializzati 1.   Quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare lo sviluppo o l’acquisizione di infrastrutture grandi, complesse e costose, tra cui in particolare nei settori energetico, chimico, estrattivo, dei trasporti, dell’ambiente e delle telecomunicazioni, e il reddito che sarà generato dalle attività è costituito dagli introiti da contratti di fornitura provenienti da una o più parti che non sono soggette al controllo di gestione dello sponsor («esposizioni da finanziamento di progetti»), nell’assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti applicano a tale classe di esposizioni i criteri di valutazione di cui all’allegato I. 2.   Quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare lo sviluppo o l’acquisizione di immobili, tra cui in particolare stabili a uso ufficio destinati alla locazione, aree adibite alla vendita al dettaglio, residenze multifamiliari, spazi industriali, magazzini, alberghi e terreni, e il reddito che sarà generato dagli immobili è costituito dai canoni di leasing o di affitto o dai proventi della vendita dei predetti immobili provenienti da uno o più terzi («esposizioni da finanziamento di immobili»), nell’assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti applicano a tale classe di esposizioni i criteri di valutazione di cui all’allegato II. 3.   Quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare l’acquisizione di attività materiali, tra cui in particolare navi, aerei, satelliti, automotrici e flotte, e il reddito che sarà generato dalle attività è costituito da pagamenti di canoni di leasing o di affitto provenienti da uno o più terzi («esposizioni da finanziamento di attività materiali a destinazione specifica»), nell’assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti applicano a tale classe di esposizioni i criteri di valutazione di cui all’allegato III. 4.   Quando lo scopo dell’esposizione da finanziamenti specializzati è finanziare riserve, scorte o crediti acquistati su merci negoziate in borsa, tra cui in particolare petrolio greggio, metalli e derrate alimentari, e il reddito che sarà generato da tali riserve, scorte o crediti è costituito dai proventi della vendita delle merci («esposizioni da finanziamento su merci»), nell’assegnare i fattori di ponderazione del rischio a norma dell’articolo 153, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 gli enti applicano a tale classe di esposizioni i criteri di valutazione di cui all’allegato IV.
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