Art. 2
Valutazione a livello di fattore e assegnazione dei fattori di ponderazione
In vigore dal 14 dic 2020
Valutazione a livello di fattore e assegnazione dei fattori di ponderazione
1. Gli enti, sulla base di una valutazione complessiva, attribuiscono una categoria a ciascun fattore che figura nell’allegato, che si applica alla classe di esposizioni da finanziamenti specializzati a norma dell’. Per ogni esposizione da finanziamenti specializzati l’ente effettua l’attribuzione tenendo conto delle categorie attribuite a ciascun sottofattore applicabile a norma degli , nonché dell’importanza relativa di ciascun sottofattore per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati secondo la definizione di cui all’articolo 142, paragrafo 1, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
2. L’ente assegna a ciascun fattore un fattore di ponderazione percentuale non inferiore al 5 % e non superiore al 60 %, in funzione dell’importanza relativa per il tipo di esposizione da finanziamenti specializzati.
3. L’ente calcola la media ponderata delle categorie che sono state attribuite ai fattori a norma del paragrafo 1, applicando i fattori di ponderazione assegnati a norma del paragrafo 2. Se la media ponderata è un numero decimale, gli enti lo arrotondano al numero cardinale più vicino.
4. L’ente assegna l’esposizione da finanziamenti specializzati alla categoria di cui alla tabella 1 dell’articolo 153, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 il cui numero corrisponde alla media ponderata calcolata a norma del paragrafo 3.
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