Art. 4
Criteri sovrapposti a livello di sottofattore o di componente di sottofattore
In vigore dal 14 dic 2020
Criteri sovrapposti a livello di sottofattore o di componente di sottofattore
Nel caso in cui un sottofattore o una componente di sottofattore abbia identici criteri di valutazione in due o più categorie («criteri sovrapposti») e l’esposizione da finanziamenti specializzati sia conforme a detti criteri sovrapposti, gli enti assegnano la categoria al sottofattore o alla componente di sottofattore come segue:
a)
in caso di criteri sovrapposti in due categorie, gli enti assegnano la più elevata delle due categorie;
b)
in caso di criteri sovrapposti in tre categorie, gli enti assegnano la categoria intermedia tra la più bassa e la più elevata delle tre.
Storico versioni
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