Art. 7
Formato e software per la presentazione della domanda di rinnovo
In vigore dal 20 nov 2020
Formato e software per la presentazione della domanda di rinnovo
1. L’Autorità istituisce e rende disponibile online un sistema di presentazione centrale. L’Autorità assicura che il sistema di presentazione centrale agevoli la verifica dell’ammissibilità svolta dagli Stati membri conformemente all’.
2. Sono adottati i formati standard di dati proposti dall’Autorità nell’ambito del pacchetto software IUCLID a norma dell’articolo 39 septies del regolamento (CE) n. 178/2002.
3. La domanda di rinnovo è presentata attraverso il sistema di presentazione centrale utilizzando il pacchetto software IUCLID.
4. Nel chiedere che talune informazioni siano tenute riservate conformemente all’articolo 63, paragrafi 1, 2 e 2 bis, del regolamento (CE) n. 1107/2009, il richiedente indica tali informazioni utilizzando la pertinente funzionalità IUCLID.
L’Autorità valuta tale richiesta solo se la domanda è ritenuta ammissibile conformemente all’ del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1740:oj#art-7