Art. 4
Deroghe riguardanti gli indicatori essenziali di prestazione per l’RP3
In vigore dal 3 nov 2020
Deroghe riguardanti gli indicatori essenziali di prestazione per l’RP3
1. In deroga all’allegato I, sezione 1, punto 4.1, lettere a) e b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’indicatore essenziale di prestazione relativo al cambiamento rispetto all’anno precedente del «costo unitario determinato» (DUC) medio a livello dell’Unione per i servizi di navigazione aerea di rotta è definito, per gli anni civili 2020 e 2021, come valore combinato per i due anni in questione, espresso in variazione percentuale rispetto al valore di riferimento a livello dell’Unione di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. A tal fine è calcolato un unico DUC medio a livello dell’Unione per gli anni civili 2020 e 2021, come rapporto tra il totale dei costi determinati di rotta a livello dell’Unione per i due anni civili e il totale delle unità di servizio di rotta a livello dell’Unione per i due anni civili.
2. In deroga all’allegato I, sezione 2, punto 4.1, lettera a), punti i) e iii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, l’indicatore essenziale di prestazione relativo al DUC per i servizi di navigazione aerea di rotta a livello locale è definito, per gli anni civili 2020 e 2021, come valore combinato per tali due anni. A tal fine è calcolato un unico DUC medio per gli anni civili 2020 e 2021 come rapporto tra il totale dei costi determinati di rotta per i due anni civili e il totale delle unità di servizio di rotta per i due anni civili in relazione alla zona tariffaria in questione.
Storico versioni
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