Art. 3
Presentazione e valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni
In vigore dal 3 nov 2020
Presentazione e valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni
1. In deroga all’articolo 12 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli Stati membri elaborano e trasmettono alla Commissione, entro il 1o ottobre 2021, i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni elaborati conformemente all’articolo 10 del medesimo regolamento di esecuzione e contenenti obiettivi prestazionali rivisti che garantiscono la coerenza con gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione di cui all’ del presente regolamento.
2. In deroga all’articolo 8, paragrafo 2, e all’articolo 10, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, i progetti di piani di miglioramento delle prestazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, oltre agli obiettivi prestazionali per gli indicatori essenziali di prestazione di cui all’allegato I, sezione 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli obiettivi prestazionali per l’indicatore essenziale di prestazione modificato di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
3. In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), e all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, i sistemi di incentivi riguardanti gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità, di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento di esecuzione, sono soggetti alle seguenti prescrizioni in relazione all’RP3:
a)
i sistemi di incentivi coprono solo gli anni civili dal 2022 al 2024. Gli Stati membri tengono conto di tale periodo ridotto dei sistemi di incentivi nei rispettivi progetti di piani di miglioramento delle prestazioni di cui al paragrafo 1;
b)
i sistemi di incentivi producono effetti finanziari sotto forma di riporti e successivi adeguamenti dei tassi unitari solo a partire dal primo anno successivo all’adozione del piano di miglioramento delle prestazioni.
4. Per il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, gli obiettivi prestazionali contenuti nei piani definitivi di miglioramento delle prestazioni relativi all’RP3, adottati dagli Stati membri a norma dell’articolo 16 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, si applicano retroattivamente a decorrere dall’inizio del periodo di riferimento in conformità all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317.
5. In deroga all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/317, il gestore della rete presenta alla Commissione a fini di valutazione, entro il 1o ottobre 2021, un progetto rivisto di piano di prestazioni della rete per l’RP3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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