Art. 5

Deroghe riguardanti il calcolo e la fissazione dei tassi unitari e i relativi adeguamenti

In vigore dal 3 nov 2020
Deroghe riguardanti il calcolo e la fissazione dei tassi unitari e i relativi adeguamenti 1.   Per gli anni civili 2020 e 2021, gli adeguamenti dei tassi unitari a norma dell’articolo 27, paragrafi da 2 a 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 sono calcolati sulla base dei pertinenti costi totali determinati per i due anni e del totale della perdita di entrate o totale delle entrate supplementari risultanti dalla differenza tra le unità di servizio previste nel piano di miglioramento delle prestazioni e le unità di servizio effettivamente registrate per tali due anni. Tali due anni sono definiti come un periodo unico e sostituiscono il periodo che figura in tali disposizioni come «anno n». Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli adeguamenti dei tassi unitari sono effettuati negli anni civili 2023 e 2024. 2.   Per gli anni civili 2020 e 2021, gli adeguamenti dei tassi unitari a norma dell’articolo 27, paragrafo 8, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 sono calcolati sulla base dei pertinenti costi totali determinati per i due anni e del totale della perdita di entrate o totale delle entrate supplementari risultanti dalla differenza tra le unità di servizio previste nel piano di miglioramento delle prestazioni e le unità di servizio effettivamente registrate per tali due anni. Tali due anni sono definiti come un periodo unico e sostituiscono il periodo che figura in tali disposizioni come «anno n». Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli adeguamenti dei tassi unitari sono effettuati negli anni civili 2023 e 2024. 3.   Per gli anni civili 2020 e 2021, le riduzioni o gli aumenti dei tassi unitari di cui all’articolo 28, paragrafi da 4 a 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 sono calcolati sulla base dei pertinenti costi totali determinati e dei pertinenti costi effettivi totali per tali due anni. Tali due anni sono definiti come un periodo unico e sostituiscono il periodo che figura in tali disposizioni come «anno n». Fatto salvo l’articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, ultima frase, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, le riduzioni o gli aumenti dei tassi unitari da applicare nell’anno n + 2 sono effettuati nell’anno civile 2023. 4.   In relazione all’RP3, gli adeguamenti sono calcolati conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 sulla base dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni pertinenti per la fissazione dei tassi unitari a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. In deroga all’articolo 29, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, tali adeguamenti sono ripartiti equamente su cinque anni civili a decorrere dall’anno successivo a quello in cui è stato adottato il piano di miglioramento delle prestazioni. 5.   Le autorità nazionali di vigilanza possono decidere di estendere il periodo di cui al paragrafo 4 ad un massimo di sette anni civili, ove ciò sia necessario per evitare un effetto sproporzionato dei riporti sui tassi unitari addebitati agli utenti dello spazio aereo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2020:1627:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Deroghe riguardanti il calcolo e la fissazione dei tassi unitari e i relativi adeguamenti (Art. 5 Regolamento (UE) 2020/1627) — Testo vigente | Portale Normativo