Art. 2
Fissazione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3
In vigore dal 3 nov 2020
Fissazione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3
1. In deroga all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione stabilisce obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 entro il 1o maggio 2021.
2. In deroga all’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, le autorità nazionali di vigilanza forniscono alla Commissione, come contributi per la definizione di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione, i dati sui costi iniziali e le informazioni sulle previsioni di traffico relative all’RP3 entro il 15 dicembre 2020.
3. Le prescrizioni di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 non si applicano all’elaborazione degli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 di cui al paragrafo 1. La consultazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 riguarda, in deroga alla presente disposizione, i valori di cui ai progetti di obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione.
4. In deroga all’articolo 8, paragrafo 1, e all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli obiettivi prestazionali rivisti a livello dell’Unione per l’RP3 di cui al paragrafo 1 comprendono, oltre agli obiettivi prestazionali per gli indicatori essenziali di prestazione di cui all’allegato I, sezione 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, gli obiettivi prestazionali per l’indicatore essenziale di prestazione modificato di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2020:1627:oj#art-2