Art. 6

Pagamento delle commissioni di registrazione e rimborsi

In vigore dal 18 set 2020
Pagamento delle commissioni di registrazione e rimborsi 1.   La commissione di registrazione e la commissione per l’estensione della registrazione di cui all’ sono pagate per intero all’atto della presentazione della domanda di registrazione o di estensione della registrazione da parte del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. 2.   Se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ritira la domanda di registrazione o di estensione della registrazione prima che l’ESMA abbia inviato al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni notifica della completezza della domanda a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, viene rimborsata metà dell’importo della commissione di registrazione o della commissione per l’estensione della registrazione pagato dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. 3.   La commissione di registrazione e la commissione per l’estensione della registrazione non sono rimborsate dopo che l’ESMA ha inviato al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni notifica della completezza della domanda a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402.
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Pagamento delle commissioni di registrazione e rimborsi (Art. 6 Regolamento (UE) 2020/1732) — Testo vigente | Portale Normativo