Art. 6
Pagamento delle commissioni di registrazione e rimborsi
In vigore dal 18 set 2020
Pagamento delle commissioni di registrazione e rimborsi
1. La commissione di registrazione e la commissione per l’estensione della registrazione di cui all’ sono pagate per intero all’atto della presentazione della domanda di registrazione o di estensione della registrazione da parte del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
2. Se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ritira la domanda di registrazione o di estensione della registrazione prima che l’ESMA abbia inviato al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni notifica della completezza della domanda a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, viene rimborsata metà dell’importo della commissione di registrazione o della commissione per l’estensione della registrazione pagato dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
3. La commissione di registrazione e la commissione per l’estensione della registrazione non sono rimborsate dopo che l’ESMA ha inviato al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni notifica della completezza della domanda a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:1732:oj#art-6