Art. 3
Commissione di registrazione e commissione per l’estensione della registrazione
In vigore dal 18 set 2020
Commissione di registrazione e commissione per l’estensione della registrazione
1. Se il richiedente non è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni né ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 né ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, la commissione di registrazione ammonta a:
(a)
100 000 EUR, se il repertorio intende fornire servizi accessori di cui all’, paragrafo 2, lettera b), lettera g), punto i), o lettera g), punto ii);
(b)
65 000 EUR, se la lettera a) non si applica.
2. Se il richiedente è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, la commissione per l’estensione della registrazione ammonta a:
(a)
50 000 EUR, se il repertorio intende fornire servizi accessori di cui all’, paragrafo 2, lettera b), lettera g), punto i), o lettera g), punto ii);
(b)
32 500 EUR, se la lettera a) non si applica.
3. Se il richiedente non è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni né ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 né ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e presenta simultaneamente domande di registrazione sia ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365, il richiedente versa per intero la commissione di registrazione dovuta a norma dell’ del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione (5) o dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione (6), a seconda dei casi, e la commissione per l’estensione della registrazione dovuta a norma del paragrafo 3.
4. Se il richiedente non è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni né ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 né ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e presenta simultaneamente domande di registrazione ai sensi sia del regolamento (UE) n. 648/2012 che del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2017/2402, il richiedente versa per intero la commissione di registrazione dovuta a norma dell’ del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013, la commissione per l’estensione della registrazione dovuta a norma dell’, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/360 e la commissione per l’estensione della registrazione dovuta a norma del paragrafo 3.
5. Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che offre servizi accessori dopo la registrazione e, di conseguenza, è tenuto a versare una commissione di registrazione o una commissione per l’estensione della registrazione più elevata rispetto alla commissione di registrazione o alla commissione per l’estensione della registrazione pagata inizialmente paga la differenza tra la commissione di registrazione o la commissione per l’estensione della registrazione pagata inizialmente e la commissione di registrazione o la commissione per l’estensione della registrazione più elevata applicabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2020:1732:oj#art-3