Art. 2
Fatturato applicabile
In vigore dal 18 set 2020
Fatturato applicabile
1. Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato unicamente ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 tiene conti sottoposti a revisione contabile ai fini del presente regolamento che operino una distinzione tra i proventi generati dai seguenti elementi:
(a)
i servizi di base inerenti a cartolarizzazione, come definiti all’, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione (4);
(b)
i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione, come definiti all’, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione;
(c)
eventuali altri servizi forniti.
2. Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che è registrato anche come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365 tiene conti sottoposti a revisione contabile ai fini del presente regolamento che operino una distinzione tra i proventi generati dai seguenti elementi:
(a)
la fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione;
(b)
la fornitura di servizi accessori inerenti a cartolarizzazione;
(c)
le funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;
(d)
la fornitura di servizi accessori che sono direttamente collegati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;
(e)
le funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365;
(f)
la fornitura di servizi accessori che sono direttamente collegati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365;
(g)
la fornitura di servizi accessori combinati direttamente collegati ai seguenti elementi:
i)
le attività di cui alle lettere a) e c);
ii)
le attività di cui alle lettere a) ed e);
iii)
le attività di cui alle lettere c) ed e);
(h)
eventuali altri servizi forniti.
3. Il fatturato applicabile del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per un determinato anno n è costituito dalla somma dei seguenti elementi:
(a)
i proventi del repertorio, o i proventi attesi ove si applichi il paragrafo 5, generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera a), come indicati nei conti dell’anno n-2 sottoposti a revisione contabile;
(b)
i proventi del repertorio generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera b), e la quota applicabile dei proventi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), come indicati nei conti dell’anno n-2 sottoposti a revisione contabile.
4. La quota applicabile dei proventi di cui al paragrafo 3, lettera b), è pari ai proventi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera a), divisi per la somma dei proventi generati dalle attività di cui:
(a)
al paragrafo 2, lettera a);
(b)
al paragrafo 2, lettera c);
(c)
al paragrafo 2, lettera e).
5. Se non sono disponibili conti sottoposti a revisione contabile per l’anno n-2, l’ESMA utilizza i proventi attesi per l’anno n previsti nei piani aziendali presentati all’ESMA ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1230. Tali proventi attesi sono suddivisi come segue:
(a)
proventi attesi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera a);
(b)
proventi attesi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera b);
(c)
proventi attesi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii).
Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che decide di fornire all’ESMA un aggiornamento dei proventi attesi per l’anno n vi provvede entro il 30 settembre dell’anno n-1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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