Art. 4
Commissioni annuali di vigilanza per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati e i repertori di dati sulle negoziazioni che hanno esteso la registrazione
In vigore dal 18 set 2020
Commissioni annuali di vigilanza per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati e i repertori di dati sulle negoziazioni che hanno esteso la registrazione
1. La commissione annuale di vigilanza per tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati per l’anno n è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività di tali repertori di dati sulle cartolarizzazioni inclusi nel bilancio dell’ESMA per l’anno in questione.
2. La commissione annuale di vigilanza a carico del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per l’anno in cui il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è stato registrato è pari alla commissione di registrazione dovuta a norma dell’, moltiplicata per il numero di giorni lavorativi dalla data di registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni fino alla fine di tale anno e divisa per 250.
3. La commissione annuale di vigilanza per un determinato anno n a carico di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato il 1o ottobre dell’anno precedente o in data successiva è pari alla commissione di registrazione dovuta a norma dell’.
4. La commissione annuale di vigilanza per un determinato anno n a carico di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato prima del 1o ottobre dell’anno precedente è pari alla commissione annuale di vigilanza di cui al paragrafo 1, divisa tra tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati anteriormente al 1o ottobre di quell’anno precedente in proporzione al fatturato applicabile per ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni calcolato conformemente all’, paragrafo 3.
5. Fatta eccezione per la commissione annuale di vigilanza da pagare a norma del paragrafo 2, la commissione annuale di vigilanza non è mai inferiore a 30 000 EUR.
Storico versioni
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