Art. 8
Rimborso alle autorità competenti
In vigore dal 18 set 2020
Rimborso alle autorità competenti
1. Soltanto l’ESMA impone il pagamento della commissione di registrazione, della commissione per l’estensione della registrazione e della commissione annuale di vigilanza.
2. L’ESMA rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento di compiti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e a seguito di una delega di compiti a norma dell’articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, dell’, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 e dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.
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