Art. 5
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze
In vigore dal 21 ago 2020
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le razze
1. L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle catture di razze (Rajiformes) effettuate con qualsiasi attrezzo da pesca nelle acque nordoccidentali (sottozone CIEM 6 e 7).
2. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto dell’esenzione di cui al paragrafo 1. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali informazioni entro il 31 luglio di ogni anno.
3. L’esenzione di cui al paragrafo 1 si applica anche alla razza cuculo. Gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano ogni anno, il più presto possibile e comunque entro il 1o maggio, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tale esenzione comprendenti dati provvisori sulle catture di razza cuculo, sui rigetti di razza cuculo e sui progressi nella ricerca in materia di vitalità e tasso di sopravvivenza della razza cuculo nelle attività di pesca interessate. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta entro il 31 luglio di ogni anno le informazioni scientifiche fornite.
4. In caso di rigetto in mare, le razze catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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