Art. 6

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare

In vigore dal 21 ago 2020
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica: a) alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nelle divisioni CIEM da 7d a 7g con tramagli (codici degli attrezzi: GTR, GTN, GEN, GN); b) alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nelle divisioni CIEM da 7d a 7g con reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX); c) alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nelle divisioni CIEM da 7a a 7g da pescherecci con potenza massima del motore superiore a 221 kW e operanti con sfogliare (TBB) munite di bordatura bloccapietre (flip-up rope) o di pannello di rilascio del benthos (benthic release panel); d) alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nelle divisioni CIEM da 7a a 7g effettuate da pescherecci con potenza massima del motore di 221 kW o lunghezza massima di 24 metri, operanti con sfogliare (TBB) e costruiti per pescare entro 12 miglia nautiche dalla costa e con durate di traino medie non superiori a 90 minuti; e) alle catture di passera di mare (Pleuronectes platessa) effettuate nella divisione CIEM 7d con sciabiche danesi (codice dell’attrezzo: SDN). 2.   Per le esenzioni di cui alle lettere c) e d), gli Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto presentano il più presto possibile, e comunque entro il 1o maggio di ogni anno, ulteriori informazioni scientifiche a supporto di tali esenzioni comprendenti dati provvisori sulle catture di passera di mare, sui rigetti e sui progressi nella ricerca in materia di vitalità e tasso di sopravvivenza nelle attività di pesca interessate. Gli Stati membri presentano inoltre un calendario per il completamento della tabella di marcia concordata entro il 1o maggio 2021. Lo CSTEP valuta tali informazioni entro il 30 giugno 2021. 3.   In caso di rigetto in mare, gli esemplari di passera di mare catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente.
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Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la passera di mare (Art. 6 Regolamento (UE) 2020/2015) — Testo vigente | Portale Normativo