Art. 4

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola

In vigore dal 21 ago 2020
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nella divisione CIEM 7d entro sei miglia nautiche dalla costa ma all’esterno di zone di riproduzione designate, alle catture di sogliola (Solea solea) di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate mediante reti da traino a divergenti (codici degli attrezzi: OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm da pescherecci: a) aventi lunghezza massima di 10 metri e potenza massima del motore pari a 221 kW; e b) operanti in acque di profondità massima di 30 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti. 2.   In caso di rigetto in mare, le sogliole catturate in conformità al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.
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Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per la sogliola (Art. 4 Regolamento (UE) 2020/2015) — Testo vigente | Portale Normativo