Art. 3

Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo

In vigore dal 21 ago 2020
Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo 1.   L’esenzione legata al tasso di sopravvivenza di cui all’, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica: a) alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con nasse o trappole (codici degli attrezzi (44): FPO, FIX, FYK) nelle sottozone CIEM 6 e 7; b) alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia pari o superiori a 100 mm nella sottozona CIEM 7; c) alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate nella sottozona CIEM 7 con reti a strascico (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm in combinazione con gli attrezzi altamente selettivi di cui ai paragrafi 2 e 3; d) alle catture di scampo (Nephrops norvegicus) effettuate con reti da traino a divergenti (OTT, OTB, TBS, TBN, TB, PTB, OT, PT, TX) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 e 110 mm nella divisione CIEM 6a entro dodici miglia nautiche dalla costa. 2.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica ai pescherecci operanti nella zona di protezione del Mar Celtico, a condizione che utilizzino uno dei seguenti attrezzi selettivi: a) pannello a maglie quadrate di almeno 300 mm; b) pannello a maglie quadrate di almeno 200 mm per pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri; c) pannello Seltra; d) griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell’allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (45) o un dispositivo di selettività Netgrid equivalente; e) sacco con maglie di 100 mm munito di un pannello a maglie quadrate di 100 mm; f) sacco doppio in cui il sacco in posizione più elevata è costituito da maglie T90 di almeno 90 mm e dotato di pannello di separazione con dimensioni di maglia non superiori a 300 mm. 3.   L’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera c), si applica ai pescherecci operanti nella divisione CIEM 7a, a condizione che utilizzino uno dei seguenti attrezzi selettivi: a) pannello a maglie quadrate di almeno 300 mm; b) pannello a maglie quadrate di almeno 200 mm per pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri; c) pannello Seltra; d) griglia di selezione avente distanza massima tra le sbarre di 35 mm, quale definita nell’allegato VI, parte B, del regolamento (UE) 2019/1241; e) Netgrid CEFAS; f) rete con dispositivo di selezione fluttuante (flip-flap trawl). 4.   In caso di rigetto in mare, gli scampi catturati in conformità al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.
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Esenzione legata al tasso di sopravvivenza per lo scampo (Art. 3 Regolamento (UE) 2020/2015) — Testo vigente | Portale Normativo