Art. 25

Registrazioni

In vigore dal 19 ago 2020
Registrazioni Il ricondizionatore conserva tutte le registrazioni relative a tutte le fasi del ciclo di ricondizionamento per un periodo di almeno 10 anni dopo l’ultimo ricondizionamento di un dispositivo monouso. L’istituzione sanitaria e il ricondizionatore esterno mettono tali registrazioni a disposizione dell’organismo notificato competente per la certificazione di cui all’, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/745 e, su richiesta, delle autorità degli Stati membri.
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Registrazioni (Art. 25 Regolamento (UE) 2020/1207) — Testo vigente | Portale Normativo