Art. 16
Disinfezione chimica
In vigore dal 19 ago 2020
Disinfezione chimica
Le procedure di disinfezione chimica di cui all’, lettera e), comprendono, se applicabile:
a)
l’identificazione e la concentrazione delle sostanze chimiche necessarie per il processo di disinfezione;
b)
il tempo di contatto del disinfettante;
c)
le temperature da utilizzare;
d)
i limiti di temperatura, concentrazione delle soluzioni, tempi di esposizione;
e)
la descrizione degli accessori necessari per il processo di disinfezione;
f)
l’identificazione della qualità dell’acqua necessaria;
g)
le tecniche da utilizzare, compreso il volume e il tempo di risciacquo;
h)
i limiti e il monitoraggio dei residui chimici che rimangono sul dispositivo monouso dopo la disinfezione;
i)
i limiti e il monitoraggio dei residui chimici che restano sul dispositivo monouso dai prodotti per la pulizia, per garantire che tali residui non interagiscano negativamente con il disinfettante;
j)
i criteri e/o i requisiti per l’approvazione o il rifiuto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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