Art. 16

Disinfezione chimica

In vigore dal 19 ago 2020
Disinfezione chimica Le procedure di disinfezione chimica di cui all’, lettera e), comprendono, se applicabile: a) l’identificazione e la concentrazione delle sostanze chimiche necessarie per il processo di disinfezione; b) il tempo di contatto del disinfettante; c) le temperature da utilizzare; d) i limiti di temperatura, concentrazione delle soluzioni, tempi di esposizione; e) la descrizione degli accessori necessari per il processo di disinfezione; f) l’identificazione della qualità dell’acqua necessaria; g) le tecniche da utilizzare, compreso il volume e il tempo di risciacquo; h) i limiti e il monitoraggio dei residui chimici che rimangono sul dispositivo monouso dopo la disinfezione; i) i limiti e il monitoraggio dei residui chimici che restano sul dispositivo monouso dai prodotti per la pulizia, per garantire che tali residui non interagiscano negativamente con il disinfettante; j) i criteri e/o i requisiti per l’approvazione o il rifiuto.
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Disinfezione chimica (Art. 16 Regolamento (UE) 2020/1207) — Testo vigente | Portale Normativo