Art. 15

Disinfezione termica

In vigore dal 19 ago 2020
Disinfezione termica Le procedure di disinfezione termica di cui all’, lettera e), comprendono, se applicabile: a) i limiti relativi ai parametri di processo, compresi temperatura e tempi di esposizione; b) la descrizione degli accessori necessari per il processo di disinfezione; c) l’identificazione della qualità dell’acqua necessaria; d) le tecniche da utilizzare, incluso il volume e il tempo di risciacquo con criteri o requisiti per l’approvazione o il rifiuto.
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Disinfezione termica (Art. 15 Regolamento (UE) 2020/1207) — Testo vigente | Portale Normativo